La CNCE comunica che il Ministero del lavoro, in una prima nota inviata nei giorni scorsi all'Inps, all'Inail e alla scrivente Commissione, quali enti che rilasciano la regolarità contributiva attraverso il DOL, aveva precisato, in risposta ad un quesito posto dall'Inps, in tema di rilascio del Durc nei casi di amministrazione straordinaria, che nei casi di imprese interessate da procedure di amministrazione straordinaria, l'impresa si considera regolare solo con riferimento ai crediti contributivi scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'art. 30 dello stesso D.Lgs. n. 270/1999 (decreto motivato di apertura della procedura).

Successivamente, però, ad una ulteriore richiesta di chiarimento dell'Inps, lo stesso ufficio si è pronunciato, dopo alcuni approfondimenti, con una nota aggiuntiva alla prima, inviata agli stessi Enti, affermando che l'impresa deve considerarsi regolare anche nel periodo pregresso a tale decreto, ovvero nella fase che va dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ex art. 8 del D.Lgs. n. 270/1999, all'emissione del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ex art. 30.

Tale precisazione deriva dal fatto che, ha evidenziato il Ministero, "dopo la dichiarazione da parte del Tribunale dello stato di insolvenza e fino alla pronuncia da parte del medesimo organo del decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 30, la verifica della regolarità contributiva, può essere definita ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett.b) del DM 30 gennaio 2015, che dispone che "la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative".

Il Ministero, pertanto, sembra aver ritenuto che una diversa statuizione avrebbe potuto portare, quale conseguenza, una lesione della par condicio creditorum laddove, in quell'arco di tempo, l'impresa avesse proceduto a qualsivoglia pagamento.