La CNCE ha reso noto che il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 239 del 03/11/2021, ha statuito che il pagamento diretto degli accantonamenti da parte del datore di lavoro ai lavoratori non produce alcun effetto liberatorio nei confronti della Cassa Edile.

Il giudicante, accogliendo totalmente le domande formulate dalla Cassa, ha ritenuto infondato, sia sotto il profilo probatorio che sotto il profilo sostanziale, l'unico motivo di opposizione presentato dall'opponente sull'eccepita estinzione dell'obbligazione.

Sotto il profilo probatorio ha ritenuto inidonea la prova testimoniale fornita dall'impresa al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento diretto ai lavoratori delle somme richieste dalla Cassa Edile. Ha sostenuto, infatti, che "...trattandosi di pagamenti legati alla retribuzione gli stessi dovevano essere tracciabili, ovvero quantomeno quietanziati se dati brevi mani, anche al fine di non esporsi al rischio di una nuova richiesta da parte dei lavoratori, dall'altro che in assenza di detta prova scritta appare inammissibile la prova per testi richiesta ex art. 2721 c.c.,...." .

La pronuncia ribadisce l'importante funzione previdenziale e assistenziale svolta dalla Cassa Edile e pone l'accento sugli artt. 1269 e ss. del c.c., nel senso che ritiene che non possa essere invocata l'esistenza di una revoca implicita sino a che l'impresa non revochi l'iscrizione alla Cassa Edile