Edili: non deducibili i contributi al fondo Sanedil
A cura della redazione
SANEDIL, con un comunicato del 25 febbraio 2020, ha fornito indicazioni circa la corretta compilazione della Certificazione Unica 2020, con riferimento ai contributi versati per il Fondo stesso.
In particolare, si evidenzia che:
- nella sezione “Oneri Deducibili”, al punto 442 “contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito” dovrà essere indicato l’intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo Sanedil nell’anno 2019;
- nel punto 443 della medesima sezione “Oneri Deducubili”, dovrà inoltre essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: 96409710587.
Non essendo, infatti, alla data odierna il Fondo Sanedil ancora iscritto all’Anagrafe dei Fondo Sanitari, il sostituto di imposta (l’impresa) non potrà escludere dal reddito imponibile in capo al lavoratore i contributi versati al Fondo, pur rientrando questi nel limite di € 3.615,20.
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