Edili: misure di conferimento del TFR al Fondo Prevedi
A cura della redazione
CNCE, con un comunicato stampa del 21 gennaio 2021, facendo seguito all'Accordo sottoscritto il 23 giugno 2020 dalle Parti Sociali nazionali firmatarie dei CCNL Edili Industria e Edili Artigianato e al conseguente iter approvativo da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, segnala che le misure di conferimento del TFR al Fondo Prevedi non sono più condizionate alla decorrenza della prima occupazione (ante o post 28.4.993).
Ogni lavoratore edile può, quindi, liberamente scegliere, ai fini del conferimento del TFR maturando a Prevedi, tra le seguenti misure: 0% (Tfr in azienda); 18%; 100%.
Al fine di riassumere le opzioni contributive a Prevedi dei lavoratori edili, fermo restando il versamento del contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro previsto dai CCNL sopra richiamati, CNCE ritiene utile riportare la seguente tabella che tiene conto delle ultime novità sopra descritte:
Opzioni contributive aggiuntive al Contributo contrattuale
Opzione A del modulo di integrazione contributiva (contributo % sulla retribuzione) Contributo del lavoratore = 1% retribuzione lorda mensile (+ eventuale percentuale aggiuntiva) + Contributo dell'azienda = 1% retribuzione lorda mensile.
Opzione B del modulo di integrazione contributiva (TFR maturando) Contributo TFR = 18% o 100% del TFR maturando (a scelta del lavoratore).
Oppure entrambe le opzioni A e B del modulo di integrazione contributiva (contributo % sulla retribuzione + TFR maturando) Contributo del lavoratore = 1% retribuzione lorda mensile (+ eventuale percentuale aggiuntiva) + Contributo del dell'azienda = 1% retribuzione lorda mensile + Contributo TFR = 18% o 100% del TFR maturando (a scelta del lavoratore)
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