L'INPS, con la circolare 07/10/2008, n. 89, ha ricordato che i datori del settore edile interessati alla fruizione dello sgravio contributivo dell'11,50% per l'anno 2008, dovranno procedere al recupero con la denuncia contributiva del 16 gennaio 2009.
In particolare le aziende per le operazioni di conguaglio, opereranno come segue:
- calcoleranno l'importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo esporranno nel quadro "D" del DM10, con il già previsto codice "L206";
- determineranno l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già operata - per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a "gennaio 2008", e lo indicheranno nel quadro "D" del DM10, accompagnato dal già previsto codice "L207".
Condizione per la fruizione del beneficio, ricorda l'istituto previdenziale, è l'invio della dichiarazione di responsabilità attestante l'assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza nei 5 anni precedenti.
Si coglie l'occasione per ricordare che l'articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007, modificando l'originario testo del decreto legge n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995, ha reintrodotto in maniera stabile, a decorrere dall'anno 2008, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 della citata legge n. 341/1995.