CNCE, con un comunicato stampa del 19 marzo 2021, ha fornito alcune precisazioni in merito alle prestazioni previste dal Regolamento del Fondo "Prepensionamenti", di cui all'accordo del 10 settembre 2020 (cc.dd. prestazioni di integrazione al reddito e di contribuzione volontaria).

Sia la prestazione di integrazione al reddito che quella di contribuzione volontaria, secondo un orientamento prudenziale, dovranno essere assoggettate a tassazione e a trattenuta fiscale da parte della Cassa che le erogherà, in quanto prestazioni finalizzate a creare un reddito in capo al singolo lavoratore che beneficia direttamente della prestazione.

Tale orientamento risulterebbe in linea con i principi fissati nel tempo dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Finanze, intese a ritenere che tutte le somme che possono essere considerate alla stregua di reddito da lavoro dipendente, ex art. 6 del TUIR, costituiscono imponibile fiscale cui applicare le relative imposizioni.

In particolare, si legge che "in relazione alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali è stato, invece, chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. In particolare le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire" (estratto A.E., risposta Interpello 24/2018).

Si aggiunge, inoltre, che "per quanto concerne, invece, il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, la scrivente ha più volte precisato che esso deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi" (estratto A.E., risoluzione 54/E/2020).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, le singole Casse all'atto del riconoscimento delle suddette prestazioni inerenti il Fondo "Prepensionamenti", dovranno provvedere a operare, come già avviene per altre prestazioni, la relativa ritenuta (basata su aliquota IRPEF a scaglioni) che verrà successivamente versata all'Agente della riscossione mediante il modello F24 (codice tributo 1001). Successivamente, la Cassa dovrà procedere, come di consueto, in qualità di sostituto d'imposta, all'invio della certificazione unica ai lavoratori interessati, dalla quale si evincano le somme versate in loro favore.