L’INAIL, con la circolare 11/01/2019 n. 1, ha ricordato che per effetto dell’art. 1, c. 1126 della Legge di bilancio 2019 che ha soppresso le parole “e all’INAIL” contenute nell’art.29, c.2 del DL 244/1995 (L. 341/1995),  la riduzione contributiva per il settore edile pari all’11,50% non trova più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai premi assicurativi.

Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza, pubblicato in www.inail.it.

L’art.1, c. 1125 della Legge di bilancio 2019, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe INAIL, ha invece differito al 31 marzo 2019 il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto assicurativo rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche, ai fini dell’autoliquidazione 2018/2019.

Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel “Fascicolo aziende” ai soggetti assicuranti entro il 31 marzo 2019 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” e per il settore navigazione “Visualizzazione elementi di calcolo”.

L’INAIL inoltre ha ricordato che il termine del 28 febbraio 20192 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019.

Mentre il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019.

Sempre al 16 maggio 2019 è differito il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata.

E’ bene ricordare che il differimento dei termini disposto dalla Legge di Bilancio 2019 si applica esclusivamente ai premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo.

Non subiscono pertanto proroghe i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione che per l’anno in corso è pari al 15,24%, come stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2018.

Al riguardo, si precisa che, esclusivamente per tali polizze, ai soli fini dell’applicabilità della riduzione del premio ai sensi della legge citata nel primo biennio di attività, continua a essere disponibile il servizio online OT20.

Infine, ricorda l’INAIL, i premi relativi al 4° trimestre 2018, determinati con i tassi medi previsti dalle tariffe approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, non sono interessati dal differimento al 16 maggio 2019, pertanto le società di somministrazione devono versare detti premi entro il 18 febbraio 2019.

Le nuove tariffe dei premi si applicheranno dal 1° gennaio 2019 e riguarderanno i versamenti da effettuare: entro il 16 maggio per il trimestre gennaio/marzo 2019; entro il 20 agosto per il trimestre aprile/giugno 2019; entro il 17 novembre per il trimestre luglio/settembre 2019 ed entro il 16 febbraio 2020 per il trimestre ottobre/dicembre 2019.