L’INPS, con la circolare n. 181 del 7 dicembre 2021, ha fornito le istruzioni operative per il godimento della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2021.

Allo scopo, si ricorda che il decreto del Ministero del Lavoro del 30 settembre 2021, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia, ha confermato per l’anno 2021, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’art. 29 del D.L. 244/1995 (L. 341/1995).

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2021, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della L. 388/2000, e all’art. 1, commi 361 e 362, della L. 266/2005; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’art. 25, quarto comma, della L. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 1175, della L. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 1, del D.L. 338/1989 (L. 389/1989), in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, c. 8, del D.L. 223/2006 – L. 248/2006).

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’art. 1, c. 100, della L. 205/2017 o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1, commi da 10 a 15, della L. 178/2020).

L’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.