Confindustria, con la circolare 17/07/2018 sui premi di risultato e welfare aziendale, ha ricordato che se le somme per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, non sono erogate alla generalità o a categorie di dipendenti, costituiscono un fringe benefit tassabile in capo ai dipendenti percettori.

Tali somme possono essere erogate sia volontariamente sia in conformità di un preciso obbligo negoziale derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale; in tale seconda ipotesi l’azienda potrà dedurre integralmente dal proprio reddito le spese sostenute ai sensi dell’art. 95 del TUIR.

Tale disposizione completa il quadro delle misure fiscali di sostegno alla mobilità dei lavoratori dipendenti. Infatti, erano già escluse da tassazione le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, rese dal datore di lavoro, a favore della generalità o di categorie di dipendenti per lo spostamento dal luogo di abitazione (o da un apposito centro di raccolta) alla sede di lavoro, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. d) del TUIR.

L’Agenzia delle entrate aveva già avuto modo di chiarire (circ. 28E/2016 e 326/1997) che la non imponibilità di tali servizi è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- il servizio non deve essere accordato al singolo dipendente;

- il servizio può essere reso con mezzi di proprietà dell’azienda, o da questi noleggiati, o forniti a terzi in base ad apposita convenzione per i trasferimenti casa-lavoro;

- i lavoratori interessati devono essere estranei al pagamento del servizio tra il datore e il vettore.

La nuova misura estende il regime di favore ai rimborsi monetari, anche parziali, degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Rientrano nel concetto di trasporto pubblico locale tutti gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico dei mezzi di TPL (con eccezione dei titoli che abbiano una durata oraria), mentre sono escluse le carte di trasporto integrato che includono nel prezzo dei servizi aggiuntivi rispetto a quello di trasporto (es. ingresso in musei).

A differenza di quanto stabilito per altre tipologie di benefit, la misura di favore si estende anche ai familiari del dipendente individuati dall’art. 12, comma 2 del TUIR, ma solo a condizione che gli stessi siano fiscalmente a carico del lavoratore.

L’agevolazione è subordinata alla condizione che l’abbonamento sia nominativo, e sia riconducibile al dipendente o al suo familiare fiscalmente a carico.

In assenza di tali condizioni, si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in sede di commento della disciplina agevolativa vigente per il 2008; pertanto, il beneficio fiscale deve riconoscersi a fronte di un’autocertificazione da parte del dipendente, in cui attesti il sostenimento della spesa di acquisto dell’abbonamento a proprio favore o di un suo familiare a carico.