E' legittimo il licenziamento per giusta causa comminato in pendenza di giudizio penale
A cura della redazione

Con sentenza n. 29825 del 19 dicembre 2008, la Corte di Cassazione Civ. Sez. Lavoro ha sancito la legittimità del licenziamento del lavoratore dipendente fondato sul presupposto dell'instaurazione nei confronti dello stesso di un procedimento penale non ancora definito.
La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che la nozione di "giusta causa di licenziamento" ha la sua fonte direttamente nella legge (art. 2119 C.C. e Legge 15/07/1966, n. 604, art. 1) e, quindi, l'elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti collettivi ha valenza esemplificativa e non già tassativa. La valutazione, poi, della gravità del comportamento del dipendente, ai fini del giudizio di legittimità del licenziamento per giusta causa deve essere compiuta alla stregua della ratio dell'art. 2119 C.C., cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione.
A suffragio di quanto argomentato, osserva, da ultimo, la Cassazione, che il principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27, comma 2, Cost., riguarda solo le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e, non può, di contro, applicarsi, per analogia, anche all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine al comportamento del lavoratore che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, senza che vi sia la necessità di attendere una sentenza definitiva di condanna.
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