L’INPS, con la circolare n. 21 del 3 febbraio 2022, ha ricapitolato il quadro normativo che attualmente disciplina il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, per quanto attiene alla sospensione dei termini di versamento dei contributi.

Allo scopo, si ricorda che la L. 44/1999 ha previsto, all’art. 1, in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, l’elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito. Non solo. L’art. 20 della medesima legge, ai commi 1, 2, 3 e 4 prevede il beneficio della sospensione dei termini a favore degli operatori economici e professionisti danneggiati dal racket e dall’usura, inteso a favorirne il reinserimento nell’economia legale.

In particolare, si stabilisce che i termini di scadenza ricadenti entro un anno dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo, sono prorogati, dalle rispettive scadenze, per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione.

Rientrano nella sospensione i termini di scadenza del pagamento della contribuzione INPS mensile o periodica ricadente nel periodo di un anno dalla data dell’evento lesivo e, pertanto, anche se già affidata per il recupero agli Agenti della Riscossione ovvero interessata da provvedimenti di rateazione emessi dall’INPS o dai medesimi Agenti, nonché da provvedimenti di legge in materia di regolarizzazione contributiva agevolata.

Sono, altresì, sospesi “i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo”. Rientrano, pertanto, nella proroga i termini che regolano la proposizione di azioni legali o di ricorsi amministrativi, nonché quelli relativi agli atti aventi efficacia esecutiva, quali le sentenze passate in giudicato o quelle dichiarate immediatamente esecutive dall’Autorità giudiziaria, anche se ancora soggette ad impugnazione.

Infine, sono sospesi per due anni, a decorrere dal medesimo provvedimento di sospensione, “i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.

Con la circolare 21/2022, l’INPS ha precisato che la data dell’evento lesivo dalla quale far decorrere il periodo di un anno è da individuare in quella della denuncia o in quella del primo atto processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza certa dell’esistenza di indagini oppure di un procedimento penale di estorsione o nella diversa data indicata nel provvedimento di sospensione del Procuratore della Repubblica.

La sospensione opera, come specificato, solo con riferimento agli adempimenti contributivi ricadenti nell’arco temporale di un anno dalla data dell’evento lesivo. Dalla sospensione dei termini di scadenza ricadenti in tale periodo consegue, altresì, la sospensione della riscossione dei crediti maturati all’interno dello stesso, indipendentemente dalla fase in cui la stessa si trovi.

In tale caso, pertanto, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dal DM 30.1.2015 (DURC) e tenuto conto che la fattispecie di cui al c. 1 dell’art. 20 della L. 44/1999 riguarda, in concreto, l’adempimento dell’obbligo della contribuzione mensile o periodica dovuta all’INPS in scadenza nel periodo di un anno dalla data dell’evento lesivo, la regolarità contributiva potrà essere dichiarata ai sensi dell’art. 3, c. 2, lett. b), del citato decreto ministeriale. Tale previsione dispone, infatti, che la regolarità sussiste comunque in caso di “sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.

Il recupero dei crediti in fase amministrativa rientranti nel medesimo arco temporale resterà sospeso a decorrere dal provvedimento di cui all’art. 20, c. 1, della L. 44/1999, per la durata di due anni dalla data di scadenza legale dell’adempimento mensile o periodico.

Laddove i medesimi crediti, alla data di emanazione del provvedimento del Procuratore della Repubblica, risultino, in tutto o in parte, affidati all’Agente della Riscossione, la Struttura territoriale competente dovrà adottare un provvedimento di sospensione amministrativo nel rispetto dei termini fissati.

In questi casi, la verifica della regolarità non dovrà considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, che, in quanto interessati dal provvedimento di sospensione, non costituiscono fattispecie di irregolarità per tutta la durata della proroga. Tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.

Anche con riguardo alle procedure esecutive in corso a carico del richiedente, il cui elenco è comunicato dal Prefetto al Procuratore della Repubblica “che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto”, il legislatore, al c. 4 dell’art. 20 della L. 44/1999, ne ha previsto la sospensione per la durata di due anni dal provvedimento di sospensione adottato dal medesimo Procuratore della Repubblica.

Tuttavia, ai fini della valutazione della condizione di regolarità, la sospensione delle procedure esecutive non può essere ricondotta all’ipotesi disciplinata dal citato art. 3, c. 2, lett. b), del DM 30.1.2015 ove i crediti interessati dalle medesime procedure si riferiscano a periodi diversi da quelli compresi nell’arco temporale indicato al c. 1 dell’art. 20 della L. 44/1999. In tale caso, in assenza di regolarizzazione nei termini assegnati, la verifica della regolarità contributiva verrà definita con esito negativo.

Conseguentemente, non dovranno essere adottati dalle Strutture territoriali provvedimenti amministrativi di sospensione dei crediti inseriti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito compresi nell’elenco delle procedure esecutive in corso compilato dal Prefetto.