L’INAIL, con la circolare n. 11 del 27 marzo 2020, ha fornito, di concerto l’INPS, ulteriori chiarimenti in materia di DURC online, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 103, c. 2, DL 18/2020.

In particolare, tutti i documenti unici di regolarità contributiva (DURC online) che riportano quale “Scadenza validità” una data compresa tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020 conservano la loro validità fino al 15.6.2020 (le date del 31.1.2020 e del 15.4.2020 sono incluse).

Di conseguenza, tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un DURC online con data fine validità compresa tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15.6.2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC online senza effettuare una nuova interrogazione.

Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di “Richiesta regolarità”, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti. La memorizzazione dei dati del richiedente potrà essere utilizzata dall’Inail e dall’Inps per le comunicazioni relative alla richiesta stessa previste nella fase transitoria (si veda successiva lett. a).

Possono verificarsi alternativamente le seguenti situazioni:

1. Esiste già un Durc online in corso di validità in base al decreto interministeriale 30.1.2015 (120 giorni dalla data della richiesta), in tal caso il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile il documento al richiedente;

2. Non risulta un Durc online in corso di validità ma sussistono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30.1.2015, in tal caso, come nell’ipotesi precedente, il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile l’esito positivo dell’interrogazione e il Durc online avente validità di 120 giorni al richiedente;

3. Non ricorrono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal DI 30.1.2015 ma esiste un Durc online con scadenza tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020 che conserva la sua validità fino al 15.6.2020, in tal caso:

a. In via transitoria, in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione, il caso è trasmesso dal sistema alla Sede competente che deve verificare se è presente in archivio un Durc online con scadenza tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020 con validità prorogata ope legis fino al 15.6.2020 e in caso positivo trasmettere direttamente al richiedente (e agli “accodati”) il Durc online più recente tramite PEC, senza inviare alcun invito a regolarizzare e senza definire l’istruttoria (che sarà annullata automaticamente al termine dei 30 giorni previsti dal DI 30.1.2015).;

b. Dopo il rilascio delle modifiche procedurali preordinate a escludere la gestione manuale della trasmissione dei predetti documenti da parte delle Sedi, la funzione “Consultazione” del servizio online renderà disponibili agli utenti sia i Durc online in corso di validità di cui ai punti 1 e 2), sia quelli con scadenza nel periodo tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020 che conservano la loro validità fino al 15.6.2020. L’implementazione sarà comunicata agli utenti con apposito avviso pubblicato nella home page del servizio Durc online;

4. Non ricorre alcuna delle condizioni di cui ai punti da 1) a 3). In tale ipotesi il caso è trasmesso dal sistema alla Sede competente per l’apertura dell’istruttoria.