Con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016, il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni operative in merito alla disciplina del DURC online, a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016, con cui sono state apportate modifiche al D.M. 30/01/2015.

Le novità hanno riguardato, in particolare, due articoli del Decreto: l’art. 2, che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica e l’art. 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedura concorsuale.

Quanto alle modifiche relative all’ambito della verifica della regolarità contributiva, si è precisato che la stessa riguarda anche quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto. Infatti, come già specificato dal Ministero nella circolare n. 5/2008 e nella risposta ad interpello n. 54/2008, sussiste l’obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.

Relativamente alle procedure concorsuali, in relazione alla condizione presunta di regolarità già prevista nelle procedure di fallimento con esercizio provvisorio e di amministrazione straordinaria, il nuovo decreto estende tale presunzione anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (art. 206 del r.d. n. 267/1942) e di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria o del programma di cessione dei complessi aziendali (d.l. n. 347/2003, conv. da l. n. 39/2004). Il D.M. non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa.