L’INPS, con la circolare 26/06/2015 n. 126, in vista della scadenza del 1° luglio p.v. a decorrere dalla quale la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avverrà con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto interessato, così come previsto dal Decreto Interministeriale 30/01/2015, ha riepilogato la normativa fornendo al contempo alcune precisazioni.

Un primo chiarimento viene effettuato in merito al fatto che l’impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati, possono effettuare in proprio l’attivazione della verifica ovvero delegare l’adempimento a chiunque vi abbia interesse ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto.

Sul punto il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 19/2015, ha precisato che questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Secondo l’Istituto previdenziale l’accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale INPS, che ha realizzato un’apposita funzionalità per gli utenti in questione che impone che la delega debba risultare effettuata prima che l’impresa o il lavoratore autonomo provvedano alla registrazione nel medesimo portale.

Inoltre poiché il medesimo soggetto (persona fisica) può risultare titolare di una pluralità di deleghe rilasciate da altrettante imprese/lavoratori autonomi, viene evidenziato che lo stesso soggetto delegato, accedendo al sistema con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica di regolarità per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che gli hanno rilasciato la delega.

Un’altra precisazione viene fornita in merito al comma 1 dell’art. 4 del decreto ministeriale, secondo cui ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, all’interessato o consulente del lavoro delegato l’invito a regolarizzare. Al riguardo la circolare Ministeriale ha chiarito che la responsabilità della gestione del processo di regolarizzazione ricade sul soggetto interessato ovvero sul delegato ai sensi della citata norma, in quanto abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro, in ragione degli effetti che si producono ove nel termine previsto non intervenga la regolarizzazione delle esposizioni debitorie rilevate.

Al fine di consentire il pieno rispetto delle disposizioni in tema di trasmissione dell’invito a regolarizzare, le imprese ed i lavoratori autonomi nonché i loro intermediari delegati ai sensi della citata legge n.12/1979, dovranno assicurare il costante aggiornamento dell’indirizzo PEC comunicato alla Camera di Commercio.

In ogni caso, l’INPS precisa che, in assenza di indirizzo PEC registrato negli archivi, verrà richiesto di provvedere al suo inserimento nella fase di gestione dell’invito a regolarizzare.

Nell’ambito della norma dedicata alle procedure concorsuali, il legislatore, al comma 2 dell’art. 5 del citato decreto, ha trattato l’ipotesi del fallimento con continuazione temporanea dell’impresa (art. 104 L.F.), anche limitatamente a specifici rami aziendali, prevedendo l’attestazione della regolarità in tali casi a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, risultino essere stati insinuati.

L’INPS evidenzia che, anche rispetto a queste fattispecie l’esito positivo della verifica resta pur sempre subordinato al controllo del regolare adempimento degli obblighi contributivi aventi scadenza legale successiva alla suddetta data di autorizzazione. 

Inoltre il comma 2 dell’art. 5 del DM, prevede la possibilità di attestazione della regolarità anche in presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 L.F.) purché i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.F., risultino essere stati insinuati alla data della richiesta di Durc.

Particolarmente interessante anche il chiarimento fornito in merito alle verifiche richieste dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per dar corso ai procedimenti di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 109/2012. In queste ipotesi, come noto, la verifica della regolarità contributiva è limitata agli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione.

L’INPS precisa che a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare del 24 ottobre 2014 del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro, in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione della domanda di emersione, è stato stabilito anche per queste verifiche l’invito a regolarizzare unitamente alla possibilità che la regolarizzazione, da parte del datore di lavoro, possa avvenire con modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti degli enti previdenziali in tema di rateazioni.

Infine l’INPS ricorda che a far data dal 1° luglio 2015 le verifiche in ordine alla sussistenza del requisito di regolarità contributiva troveranno applicazione anche nei confronti delle imprese o degli enti pubblici o privati che operano nel campo dello spettacolo.