Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, ha illustrato la nuova disciplina contenuta nel decreto ministeriale 30.1.2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 dell’1.6.2015) sul DURC elettronico e fornito, contestualmente, i primi chiarimenti di carattere interpretativo.
Per ciò che concerne i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall’impresa - lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito - è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.
Allo scopo, il Ministero precisa che, in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui sopra resteranno, comunque, esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.
Come specificato nel DM, l’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato pdf contenente:
• I dati essenziali del soggetto verificato (denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
• La dichiarazione di regolarità;
• Il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica ed è "liberamente consultabile" tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
L’applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini dell’estrazione del medesimo Documento.
Da ultimo, si segnala che, ai fini della regolarità contributiva l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente DTL, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.
Secondo il Ministero del Lavoro, sono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del DM 24.10.2007.