La CNCE, con la nota del 19/06/2015, ha precisato che le casse edili abilitate ad effettuare la verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC on line (in vigore dal prossimo 1° luglio) sono quelle costituite da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il CCNL e che siano, per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e riconosciute dal Ministero del lavoro. 

A tal fine lo stesso Ministero procederà a predisporre un apposito elenco che coinvolgerà le parti sociali.

Potranno accedere al sistema Durc on line oltre all’interessato e alle amministrazioni indicate nel decreto ministeriale, i soggetti delegati, ossia chiunque vi abbia interesse (come i consulenti del lavoro che operano per le aziende) oltre a banche e intermediari finanziari.

La nota precisa sul punto che il sistema di delega per il momento è sospeso sino a che non verranno effettuate le implementazioni informatiche. Possono comunque operare immediatamente i consulenti del lavoro muniti di delega che sono ritenuti immediatamente abilitati ad effettuare la verifica.

La Banca Nazionale delle imprese irregolari (BNI), gestita dalla CNCE, risponderà alle interrogazioni che vengono effettuate in due modi: 

- impresa regolare, ossia quando l’impresa risulta iscritta nell’anagrafica presente in BNI e non sono state segnalate irregolarità da parte delle Casse edili;

- pratica in istruttoria quando l’impresa non risulta iscritta alla BNI o sono state segnalate irregolarità da parte di una o più casse edili.

La Cassa edile coinvolta nell’istruttoria, invierà via PEC al soggetto con riferimento al quale viene effettua la verifica, l’invito a regolarizzare la situazione, invitandolo a svolgere gli adempimenti richiesti entro i successivi 15 giorni.

Se l’impresa regolarizza la posizione, la Cassa edile lo segnala immediatamente alla BNI e chiude la pratica. Della regolarizzazione ne viene data segnalazione anche all’INPS e all’INAIL.

Se l’impresa invece non ottempera a quanto richiesto dalla Cassa edile, la stessa confermerà lo stato di irregolarità con l’indicazione dell’importo del debito contributivo oppure indicando che lo stesso debito è pari a zero nel caso in cui non sia definibile.

Dopo la chiusura dell’istruttoria, i risultati della verifica effettuata saranno resi disponibili in via definitiva sui portali INPS e INAIL, con la conseguenza che la Cassa edile non potrà più rettificare quanto in precedenza comunicato.

La verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti fino al secondo mese antecedente la verifica. Questo significa per la Cassa edile che l’impresa deve aver presentato la denuncia ed effettuato il versamento (relativi alla retribuzione del terz’ultimo mese antecedente rispetto a quello della verifica) entro il penultimo mese della verifica stessa.

Per quanto riguarda in particolare la Cassa edile la regolarità sussiste nei seguenti casi:

- rateizzazioni stipulate secondo le modalità stabilite dalle delibere del Comitato della bilateralità e laddove risultino ottemperati tutti gli obblighi da essa derivanti, compreso il pagamento dei debiti correnti da parte dell'impresa;

- sospensione dell'attività dell'impresa regolarmente comunicata alla Cassa Edile competente;

- scostamento non grave tra le somme complessivamente dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Cassa Edile, non considerandosi grave lo scostamento pari o inferiore a ? 150,00 comprensivo degli accessori di legge.

- imprese di nuova costituzione comunque iscritte presso la Cassa Edile competente, ma per le quali l'obbligo contributivo decorra successivamente al periodo considerato per la verifica di regolarità

L'attuale gestione del DURC, attraverso lo Sportello Unico previdenziale, rimarrà in essere per tutte le richieste di DURC che saranno presentate fino al 30 giugno prossimo. In ogni caso i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. 30/1/2015 (1° luglio 2015) dovranno essere comunque rilasciati e potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.