L’INAIL, con la circolare n. 48 del 14 dicembre 2016, ha chiarito alcuni aspetto relativi alle modifiche che il DM 23.2.2016 (G.U. n. 245/2016) ha apportato alla disciplina del DURC on line.

In particolare, in base alle recenti novità, ai fini del riscontro della regolarità contributiva, l’INPS effettuerà, con le modalità operative concordate tra gli Enti, l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile.

La nuova disciplina è diretta, infatti, a evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, considerato che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.

Il nuovo testo dei commi 2 e 3 dell’art. 5 del DM 30.1.2015 (modificato dal DM 23.2.2016), che disciplina la regolarità contributiva dell’impresa in presenza di procedure concorsuali, riguarda, inoltre, i casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e quelli di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività.

In sostanza, è stata ora inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.

L’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3).

La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.