DURC. La sezione on line sul sito del Ministero
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile, on line, la nuova sezione dedicata al DURC, che si affianca a quelle già esistenti riguardanti il LUL, le Comunicazioni obbligatorie e la Previdenza complementare.
La sezione raccoglie la normativa, la prassi e la modulistica utile (autocertificazione con firma digitale e autocertificazione in modalità cartacea) per i diversi adempimenti obbligatori, nonché un servizio di risposta alle domande più frequenti (FAQ).
Si ricorda che il termine di presentazione, alla DPL competente, dell'autocertificazione del possesso dei requisiti necessari alla fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale scade il 30 aprile 2009.
La pagina dedicata al DURC: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/durc
Fra le diverse precisazioni fornite dal Ministero del lavoro alle FAQ si evidenziano le seguenti:
- Se il soggetto che fruisce dei benefici o delle sovvenzioni di origine comunitaria, per la realizzazione di investimenti non riveste la natura di imprenditore, non è tenuto a presentare il DURC ai fini dell'ottenimento degli stessi.
- Nel caso in cui un'azienda operi sia con la P.A. che con i privati l'attestazione della regolarità contributiva è unica e permane nella sua validità ed efficacia per tutto il periodo al quale si riferisce potendosene acquisire se necessario in modalità informatica un duplicato.
- Anche se un datore di lavoro non ha dipendenti e quindi non ha debiti contributivi riferibili a tali soggetti deve comunque adempiere agli obblighi contributivi e assicurativi previsti dalla vigente normativa in relazione alla propria posizione lavorativa. Ne consegue che le stazioni appaltanti sono obbligate a verificare il DURC di tutte le imprese esecutrici di lavoro edili anche se prive di dipendenti e a prescindere dalla forma giuridica di costituzione.
- Per tutti gli appalti pubblici la validità del DURC è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto come ad esempio alla stipula del contratto o al pagamento SAL.
- Se il contratto di appalto che viene istaurato col singolo professionista lavoratore autonomo è relativo ad una collaborazione coordinata e continuativa o a un contratto d'opera non è necessario acquisire il DURC.
- La firma digitale richiesta per l'invio telematico dell'autocertificazione entro il 30 aprile 2009 non è una mera sottoscrizione con la conseguenza che è necessario che sia apposta dal legale rappresentante dell'azienda e non dal consulente del lavoro che provvede all'invio.
- Se si intende inviare l'autocertificazione telematicamente è necessario avere oltre la firma digitale anche la PEC. Se manca un di questi due strumenti la presentazione deve avvenire con la modalità cartacea.
- L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 aprile p.v. da tutti coloro che hanno fruito di benefici normativi e contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino a tale data e anche se ora non ne usufruiscono. Sono tenute alla presentazione dell'autocertificazione anche le aziende che hanno fruito dei benefici normativi e contributivi e hanno cessato l'attività in data anteriore al 30 aprile 2009.
- Se il soggetto obbligato ad inviare l'autocertificazione non è una persona giuridica la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente è quella in cui il soggetto ha il domicilio fiscale.
- Il consulente del lavoro può agevolare le ditte assistite nella spedizione dell'autocertificazione può acquisire dalle stesse il modulo compilato e firmato dai legali rappresentanti e successivamente scannerizzare in unico file tutti i moduli con i relativi documenti di identità dei legali rappresentanti e spedire così il file firmato digitalmente, purchè quest'ultimo contenga anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista che attesti la conformità agli originali dei file passati allo scanner e il fatto che il consulente è in possesso degli originali.
- L'autocertificazione è necessaria anche per le aziende del settore edile che fruiscono dello sconto dell'11,50%
- Se un lavoratore autonomo artigiano non ha ne ha mai avuto dipendenti e non ha mai fruito di benefici normativi e contributivi non è tenuto a presentare l'autocertificazione.
- Nella richiesta del DURC, mancando il settore pulizia industria e pulizia artigianato, i soggetti interessati devono indicare il settore nettezza urbana e igiene ambientale.
- Il DURC deve attestare la regolarità contributiva per il pagamento degli stati di avanzamento lavori negli appalti pubblici con riferimento alla data di scadenza prevista. Ne consegue che la data da inserire è quella relativa al momento dell'effettuazione dei lavori per i quali si procede al pagamento.
Riproduzione riservata ©