Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2313 del 9 aprile 2019, ha affermato che è legittima l’esclusione da una gara di appalto di un azienda in possesso di un DURC irregolare per motivi apparentemente non gravi.

La ragione ostativa al rilascio di DURC regolari, infatti, può consistere anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche, perché tale inadempimento, di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi per importi inferiori all’importo-soglia di cui all’art. 3, c. 3, del DM 30.1.2015.

Nella fattispecie in esame, un'azienda è stata estromessa da una gara di appalto, in quanto in possesso di un DURC irregolare, derivante da un debito contributivo di poche centinaia di euro, conseguente a meri errori formali.