L'INAIL, con la circolare 05/02/2008 n.7, facendo seguito alla circolare del Ministero del lavoro 30/01/2008 n.5 con la quale sono state date le prime indicazioni in merito alle modalità di utilizzo del DURC per fruire delle agevolazioni normative e contributive, ha fornito alcuni chiarimenti d'interesse.

Più precisamente, spiega l'Istituto assicurativo, sono da escludere dall'ambito di applicazione del DURC, sia i benefici consistenti nella sospensione dei termini di versamento disposti a seguito di calamità naturali, ovvero nel pagamento agevolato di quanto dovuto, sia le riduzioni contributive previste in favore di determinati territori (esempio Campione d'Italia) o di specifici settori produttivi (esempio: esercenti la piccola pesca, la zootecnia nelle zone montane e svantaggiate, autotrasporto conto terzi, artigiani).

Rientrano, invece, nella disciplina del DURC, tutti gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, le agevolazioni per l'oscillazione in riduzione del tasso medio per prevenzione previste dalle "Modalità di applicazione delle tariffe dei premi" nonchè le riduzioni contributive per le quali è espressamente previsto il requisito della regolarità contributiva, come ad esempio lo sconto per il settore edile (non applicabile alla regolarizzazione 2007).

In merito agli sconti previsti per l'assunzione dei disabili sulla base delle convenzioni tra Regioni e INAIL, la circolare 7/2008 precisa che trattandosi di incentivi di esclusiva competenza regionale, non possono applicarsi le disposizioni ministeriali sul DURC, con la conseguenza che quest'ultimo non è richiesto per la fruizione degli incentivi.

L'INAIL ricorda anche che i benefici contributivi previsti in tema di assunzione di lavoratori in mobilità e fattispecie analoghe non si applicano ai premi assicurativi.

Per quanto riguarda le istruzioni operative a cui le aziende devono attenersi, la circolare 7/2008 precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai fini della fruizione dei benefici contributivi di competenza INAIL (riportati in allegato alla stessa circolare), i datori di lavoro dovranno presentare l'autocertificazione prevista dal DM 24/10/2007 utilizzando il fac simile di modulo che lo stesso Istituto assicurativo ha predisposto. Quest'obbligo vale anche per i benefici che possono essere fruiti in sede di autoliquidazione.

Infine, conclude l'INAIL, se venisse riscontrata una regolarità contributiva, prima di procedere alla revoca del beneficio, i datori di lavoro saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.