Due tipologie di voucher per erogare i servizi welfare
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 28E/2016, ha ricordato che il comma 3bis dell’art. 51 del TUIR riconosce al datore di lavoro la possibilità di erogare beni, prestazioni, opere e servizi mediante documenti di legittimazione, in formato elettronico o cartaceo, riportanti il valore nominale.
Si tratta dei più noti voucher che secondo il decreto interministeriale 25/03/2016 devono possedere le seguenti caratteristiche: essere nominativi, non essere utilizzabili da persone diverse dal titolare, non essere monetizzabili o cedibili a terzi. Inoltre devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza la possibilità di integrazione da parte del titolare, salve alcune deroghe di cui si dirà più avanti.
I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono pertanto la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione anche nel caso in cui venga utilizzato dal familiare del dipendente.
Vengono individuate due tipologie di voucher: quelli monouso e quelli pluriuso.
Il voucher monouso è quello che attribuisce al titolare il diritto di ottenere una specifica cessione o prestazione di cui all’art. 51, c.2 del TUIR, entro un preciso valore nominale. Si pensi ad esempio ai buoni che danno diritto a servizi ricreativi (abbonamento a teatro, al cinema, alla palestra o a lezioni di nuoto) o assistenziali (cicli di terapie mediche o interventi odontoiatrici).
Invece il voucher pluriuso (o cumulativo) è quello che riconosce al titolare il diritto di ricevere una pluralità di beni e servizi entro il valore complessivo annuo non superiore a 258,23 euro, di cui all’art. 51, c.3 del TUIR. Sono un esempio i buoni spesa utilizzabili nei centri commerciali o il c.d. carrello della spesa nel caso in cui i beni ed i servizi sono contenuti in una piattaforma elettronica.
In quest’ultimo caso, se viene superata la soglia di esenzione pari a 258,23 euro, l’intero importo concorrerà alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Anche la circolare A.E. 5E/2018 è intervenuta sull’argomento precisando che il momento impositivo in caso di erogazione dei flexible benefit tramite voucher sorge quando il voucher stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere che il bene o il servizio rappresentato venga fruito in quel momento o successivamente.
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