La DRL Lombardia, con la nota prot. n. 215D del 3/05/2007, facendo seguito alla L.R 2/04/2007 n.8 che ha previsto tra le altre cose la soppressione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni, ha fornito ulteriori precisazioni. In particolare ricorda la Direzione spetta comunque al datore di lavoro il compito di assicurare che il registro (pur senza la vodimazione) riporti la numerazione progressiva delle pagine e la data in cui lo stesso viene messo in uso. Tale data di avvio rappresenterà il riferimento rispetto all'obbligo di conservazione del registro per almeno 4 anni nel caso non venga usato per assenza d'infortuni. Inoltre la soppressione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni comporta anche il venir meno delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omissione. Rimane comunque in essere l'obbligo di vidimazione del registro infortuni nel caso in cui questo debba essere utilizzato ed esibito in altre regioni diverse dalla Lombardia.