L’INPS, con il messaggio 30/10/2018 n. 4029, ha precisato che l’importo della pensione corrispondente ai periodi assicurativi accreditati presso le gestioni previdenziali dei dipendenti privati deve essere assoggettato alla tassazione prevista dal paese di residenza del percettore.

La precisazione nasce dal fatto che l’Istituto previdenziale, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in presenza della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa tributaria vigente, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni alle pensioni erogate ai residenti all'estero.

I suddetti trattati internazionali contro le doppie imposizioni, che si ispirano al modello di convenzione OCSE, disciplinano il regime impositivo applicabile alle pensioni, prevedendo nella maggior parte dei casi la tassazione esclusiva nel paese di residenza per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati e l'imposizione nel paese di erogazione delle prestazioni a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici, fatta salva la possibilità di deroga in caso di acquisizione della cittadinanza del paese estero di residenza (esclusiva o plurima, in base a quanto espressamente previsto dalle singole convenzioni).

Poiché molti pensionati hanno trasferito all'estero la propria residenza negli ultimi anni, è apparso opportuno individuare le modalità per la corretta applicazione delle convenzioni internazionali con riferimento alle pensioni liquidate ricorrendo al regime del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, la cui disciplina è stata recentemente modificata dall'art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

In relazione al regime fiscale applicabile al trattamento pensionistico così erogato ai non residenti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'applicazione, da parte dell'INPS, dell'istituto del “cumulo dei periodi assicurativi” non comporta una rideterminazione della natura dell'intero trattamento pensionistico, dal momento che ha il solo fine di consentire l'utilizzo di tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

Pertanto nei confronti dell’importo corrispondente ai periodi assicurativi accreditati presso le gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici, la potestà impositiva è da riconoscersi in via esclusiva all’Italia, mentre per l'importo corrispondente ai periodi assicurativi accreditati presso gestioni previdenziali dei dipendenti privati la potestà impositiva è da riservarsi al Paese di residenza del percettore.

Per effetto di quanto precede, in presenza di trattamento pensionistico intestato a soggetto residente all'estero e risultante dal cumulo di contribuzione maturata in gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici e in gestioni previdenziali dei lavoratori privati, salvo le eventuali eccezioni e specificità previste dalla convenzione applicabile al caso concreto, nei casi in cui le convenzioni applicabili ricalchino il modello di convenzione OCSE, sarà necessario applicare il regime fiscale previsto dalla convenzione per le “pensioni” (nella maggior parte delle convenzioni all'art. 18) alla quota del trattamento maturato per effetto della contribuzione a carico delle gestioni dei lavoratori privati e il regime previste per le “funzioni pubbliche” (nella maggior parte delle convenzioni all'art. 19) alla quota pensionistica corrispondente alla contribuzione accreditata nelle gestioni dei lavoratori pubblici.