L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 386 del 13 luglio 2023, ha precisato che le remunerazioni che un lavoratore, residente fiscalmente in Italia, percepisce per l’attività svolta in una altro Stato UE, sebbene ivi sottoposte a tassazione, devono essere dichiarate e assoggettate a tassazione anche in Italia.

La doppia imposizione della retribuzione percepita dal residente italiano per il lavoro all’estero viene comunque superata attraverso il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 165 del TUIR da far valere in Italia in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un’azienda bulgara che svolge attività di intermediazione e che ha ottenuto l’autorizzazione anche per operare in Italia, intende assumere con contratti di lavoro bulgaro, lavoratori fiscalmente residenti nel nostro Paese, da inviare in somministrazione presso utilizzatori italiani.

Secondo la società bulgara, poiché per i redditi sono soggetti ad imposizione fiscale in Bulgaria, i residenti italiani sono esonerati dagli obblighi fiscali in Italia.

L’Agenzia delle entrate, richiamando sia l’ordinamento interno e quindi il TUIR, sia la convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Bulgaria, ha precisato che se il lavoratore italiano viene utilizzato presso aziende con sede in Italia, la tassazione delle retribuzioni ricevute sarà esclusivamente quella italiana.

Qualora, invece, i lavoratori italiani, seppur assunti dall’azienda di somministrazione all’estero, vengano assegnati ad aziende con sede in Bulgaria, la tassazione sarà concorrente tra i due Paesi, con diritto però al credito d’imposta di cui si è detto sopra.