Contributi e fisco
Doppia attività lavorativa e regime previdenziale
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 9 dell’8 marzo 2011, nel rispondere ad un quesito posto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ha fornito chiarimenti in ordine al regime previdenziale applicabile alla professionista che svolga, oltre all’attività libero professionale, in via prevalente, un’altra attività di tipo autonomo.
Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 1996 tale categoria professionale è obbligata all’iscrizione presso l’apposita gestione previdenziale costituita presso l’ENPAIA, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 25, L. n. 335/1995 e del successivo D. Lgs n. 103/1996, alle quali ha fatto seguito il regolamento dell’ENPAIA che ha istituito l’apposita gestione separata presso l’Ente medesimo.
Al riguardo, il Ministero precisa che lo svolgimento di un’attività secondaria rispetto ad un’attività espletata in via principale dall’agrotecnico può comportare l’obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell’INPS, di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, ovvero l’imputazione del reddito nell’ambito della gestione separata presso l’ENPAIA, di cui al regolamento del medesimo Ente entrato in vigore dal 1° gennaio 2009.
L’elemento che discrimina l’iscrizione presso l’una o l’altra gestione separata è il tipo di attività che viene svolta in via secondaria: se riguarda un’attività per il cui esercizio è prevista l’iscrizione presso l’apposito albo degli agrotecnici di cui all’art. 11 sopra richiamato, ovvero se concerne un’attività diversa, per la quale non è richiesto l’obbligo di iscrizione presso il suddetto albo.
Pertanto, conclude il Ministero, nel caso in cui il reddito derivi dallo svolgimento di un’attività rientrante nella norma di cui all’art. 11 citato, il medesimo andrà a confluire nella gestione separata presso l’ENPAIA, con aumento del relativo montante contributivo ai fini previdenziali.
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