Donne vittime di violenza di genere: istruzioni operative per le assunzioni agevolate 2021
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 10/09/2021 n.133, ha fornito le modalità con le quali le cooperative sociali possono fruire del beneficio contributivo per un periodo massimo di 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, effettuate nel 2021.
Più precisamente, le cooperative sociali destinatarie dell’agevolazione sono quelle che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche di lavoro domestico e con contratto di apprendistato), sia a tempo pieno che part time, effettuate nel 2021 di donne vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Restano escluse le conversioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine ed i rapporti di lavoro intermittente e per le prestazioni di lavoro occasionale.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili. Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro (equivalente all’importo massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione, pari a 350 euro mensili, deve essere proporzionalmente ridotto.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero dal versamento della contribuzione datoriale, di importo massimo pari a 350 euro mensili, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “Do.VI”, disponibile sul sito internet www.inps.it, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo” una domanda di ammissione all’incentivo, indicando le seguenti informazioni: la lavoratrice nei cui confronti, nell’anno 2021, è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato; la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza; l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto, previsto per le assunzioni effettuate nell’anno 2021, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di ottobre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
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