Docenti e ricercatori non iscritti all’AIRE: tassazione agevolata per chi rientra dall’estero
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 341 dell’11 settembre 2020, ha chiarito che il soggetto non iscritto all’AIRE, che provi su base convenzionale di aver avuto la residenza in Belgio negli anni di imposta 2018 e 2019, e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina vigente (tra le quali, quella di aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università), può beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 44 del D.L. 78/2010 (come modificato dall'art. 5, c. 4, del D.L. 34/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020.
Allo scopo, si ricorda che i docenti e ricercatori possono beneficiare di una tassazione agevolata (imponibilità fiscale del 10% del reddito complessivo prodotto in Italia), al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- b) essere stati non occasionalmente residenti all'estero;
- c) aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- d) svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia;
- e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Il c. 3-quater dell’art. 44, introdotto dal richiamato articolo 5 del D.L. 34/2019, ha successivamente previsto che «I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» (ossia, nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento).
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