Docenti e ricercatori: l’incentivo fiscale può essere richiesto più volte
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 239 del 29 aprile 2022, ha chiarito che i benefici fiscali ex art. 44, D.L. 78/2010 (esclusione, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, del 90% degli emolumenti percepiti) spettano anche al docente universitario che, trasferitosi all'estero ed iscritto all'AIRE per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 7, c. 1, della L. 240/2010, rientri in Italia, acquisendovi la residenza fiscale.
Non rileva, inoltre, la circostanza che il soggetto interessato abbia già fruito del regime agevolativo in esame con riferimento agli anni tra il 2016 e il 2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia, non essendovi preclusione in tal senso nella norma.
Nella fattispecie con commento, l’istante ha dichiarato di:
- essere Professore Ordinario presso un'Università in Italia dal 1° novembre2019;
- essere attualmente residente in Spagna ed essere iscritto all'AIRE dal 29.10.2020 risultando, pertanto, fiscalmente residente in Spagna per gli anni 2021 e 2022;
- avere un contratto a tempo determinato, fino al 31 agosto 2022, con un'Università in Spagna;
- essere stato collocato in aspettativa senza assegni dal 1° novembre 2020 fino al 31 agosto 2022 dall'Università in Italia ai sensi dell'art. 7 della L. 240/2010;
- aver già usufruito dei benefici fiscali di cui all'art. 44, del D.L. 78/2010 negli anni tra il 2016 e il 2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia.
L'istante, ha dichiarato, infine, di avere intenzione di rientrare in Italia nel corso del 2022 al fine di riprendere l'attività di insegnamento presso l'Ateneo in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano.
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