L’INPS, con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, ha fornito indicazioni in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 14 del D.L. 104/2020.

Allo scopo, appare opportuno ricordare che il citato art. 14 disciplina le ipotesi al ricorrere delle quali ai datori di lavoro è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. 223/1991 e si applica la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, nonché le ipotesi nelle quali il datore di lavoro non può esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 604/1966, restando, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.

Detta disciplina è stata prorogata, da ultimo, dall’art. 1, commi 309, 310 e 311, della L. 178/2020.

L’INPS, con il messaggio in commento, ha chiarito che, dal 15 agosto 2020, le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute a seguito di accordo collettivo aziendale devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”. I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

Il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per le cessazioni intervenute prima del 5 febbraio 2021, il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento dell’obbligo contributivo in argomento entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.

In caso di revoca del licenziamento il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore beneficia del trattamento di integrazione salariale, al termine del quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

Durante tale periodo, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale.

I datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del presente messaggio, senza applicazione di ulteriori oneri.