L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 428 del 12 settembre 2023, ha chiarito che il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da un lavoratore distaccato in Germania (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023) che, per esigenze aziendali e nell'esclusivo interesse della società consociata, effettua anche occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi dalla Germania, tra cui il nostro, è comunque determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis, del TUIR.

La presenza occasionale del dipendente in Italia non fa venir meno lo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, a patto che il soggiorno all’estero superi i 183 giorni all’anno e sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Allo scopo, si ricorda che la disciplina fiscale di cui al citato art. 51, c. 8-bis trova applicazione a condizione che:

1.       il lavoratore, operante all'estero, sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministero del Lavoro di cui all'art. 4, c. 1, del D.L. 317/1987 (L. 398/1987) fissa la retribuzione convenzionale;

2.       l'attività lavorativa sia svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;

3.       l'attività lavorativa svolta all'estero costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero;

4.       il lavoratore nell'arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Con particolare riferimento al secondo requisito previsto dal Legislatore, affinché operi la disciplina in commento, è necessario che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione all'estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e che il dipendente venga collocato in uno speciale ruolo estero (collocazione non necessaria quando il rapporto di lavoro è instaurato direttamente con una società estera).

L'esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all'estero. Di conseguenza, non si applica, ad esempio, ai dipendenti in trasferta all'estero, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero, derivante da un contratto specifico.

Il requisito della continuità deve avere carattere di permanenza o di sufficiente stabilità (ris. A.E. 245/2007).

Per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all'estero, come chiarito nella circ. A.E. 207/2000, il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: è sufficiente, infatti, che il lavoratore presti la propria opera all'estero per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi. Il Legislatore, infatti, con l'espressione «nell'arco di dodici mesi» non ha inteso far riferimento al periodo d'imposta, ma alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari.

Per l'effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all'estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.