Disponibili le prime istruzioni per l’esonero a favore dei settori turismo, terme, commercio e spettacolo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo di cui all’art. 43 del D.L. 73/2021, che ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero può trovare applicazione entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L’esonero per tali specifici settori, a differenza degli altri esori alternativi alle integrazioni salariali vigenti, può trovare applicazione a prescindere dalla causale degli ammortizzatori fruiti nei predetti mesi. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31.12.2021. Nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione datoriale non versata determini un credito potenzialmente fruibile per un periodo inferiore rispetto al limite temporale del 31.12.2021, rimane comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori. In ogni caso la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione. Quindi, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo gennaio/marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
Nell’allegato alla circolare sono indicati i codici ATECO necessari per l’individuazione dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti in tali settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
A seguito della determinazione del quantum di esonero astrattamente fruibile, nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile. La circolare riepiloga le contribuzioni che non possono essere oggetto di sgravio, replicando le indicazioni già fornite con riferimento ai recenti e ulteriori esoneri alternativi agli ammortizzatori sociali. Analoghe considerazioni valgono per le condizioni di spettanza dell’esonero.
L’istituto previdenziale ricorda che il beneficio è concesso nei limiti del Temporary Framework e fornisce anche indicazioni in merito al coordinamento dell’esonero con altre misure. In particolare, quanto a quest’ultimo aspetto, precisa che l’esonero in esame è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Ad esempio, quindi, non è cumulabile con l’incentivo Iolavoro e con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile di cui all’art. 1, c. 100 e ss, della L. n. 205/2017.
Laddove invece sia prevista la cumulabilità tra esoneri, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata, deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.
Con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
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