L’INPS, con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022, ha fornito le istruzioni relative all’applicazione dell’art. 1, c. 645 della legge di Bilancio 2022 che ha previsto, per l’anno 2022, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd apprendistato di primo livello).

Ai fini dell’applicabilità sono richieste due condizioni:

  • l’assunzione deve essere effettuata nel periodo 1° gennai 2022 – 31 dicembre 2022;
  • il requisito occupazionale del datore, che deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista a nulla rilevando che sia successivamente superato per effetto di nuove assunzioni.

Lo sgravio comporta l’azzeramento dell’aliquota a carico datore per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato. Inoltre, non è dovuto il ticket sui licenziamenti e si applica l’esonero del contributo dovuto per il finanziamento della Naspi e del relativo contributo integrativo, pari allo 0,30%. Dal 37° mese l’aliquota a carico del datore passa al 10% e restano fermi gli altri incentivi predetti. L’aliquota a carico apprendista rimane invece pari al 5,84% per tutta la durata della formazione, nonché per un anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato.

La circolare precisa che se il lavoratore assunto ha già svolto precedenti periodi di apprendistato presso altri datori di lavoro, lo sgravio totale può essere riconosciuto limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi.

L’INPS ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori con contratto di apprendistato di primo livello. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali anche per gli apprendisti di primo livello. Sono attese successive istruzioni da parte dell’istituto.

Ai fini della fruizione dello sgravio devono essere rispettati i principi generali in materia di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e il datore deve essere in possesso del DURC ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la compilazione dell’Uniemens rimangono valide le indicazioni di cui alla precedente circolare 87/2021.