Disponibili le istruzioni per il conguaglio in Uniemens dei fringe benefit
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, ha fornito le istruzioni operative per la gestione dei conguagli previdenziali che si rendono necessari in relazione ai fringe benefit, il cui limite di esenzione per il 2022 è stato elevato a 3.000 euro comprendendovi anche i rimborsi delle utenze domestiche, e al bonus carburanti esente fino a 200 euro di cui al D.L. n. 21/2022.
L’istituto ricorda che il superamento delle rispettive soglie di esenzione comporta l’assoggettamento a contribuzione previdenziale dell’intero importo corrisposto. Ciò vale anche qualora i fringe benefit o il bonus carburanti siano stati conferiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione del premio di risultato.
Superamento dei limiti e versamento della contribuzione
Se, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultano superiori ai limiti predetti, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, tuttavia, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali).
Per le operazioni di conguaglio, il datore porta in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d'imposta 2022. Provvede poi a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Recupero della contribuzione versata per importi inferiori ai nuovi limiti
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro dovrà invece provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale con una delle seguenti modalità:
- Utilizzando le nuove variabili retributive (FRIBEN, FRBDIM, FRBMAS) nell’apposita sezione dell’Uniemens, per ciascuna competenza del 2022 interessata da fringe benefit. Tale soluzione è applicabile esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2022.
- Avvalendosi del flusso di variazione massiva d’ufficio, soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023. In tal caso il datore dichiara di volersi avvalere di tale procedura tramite cassetto bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, allegando apposita dichiarazione di responsabilità. La dichiarazione comporterà l’automatica generazione di un ticket corrispondente al protocollo INPS attestante l’avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà essere esposto nel flusso Uniemens secondo le indicazioni recate nel messaggio. L’istituto, una volta ricostruita la denuncia mensile contenente i dati sopra esposti, procederà alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni singolo mese indicato nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati. Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall’Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017 (istanza di rimborso o compensazione).
- Secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.
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