Disponibili i criteri di applicazione della riduzione dei premi Inail
A cura della redazione
L’Inail, con la circolare n. 13 del 2 marzo 2018, ha confermato che la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2018 è stata fissata nella misura pari al 15,81% e ha esposto i criteri di applicazione della stessa.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. Per l’anno 2018 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2016 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016.
La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2018. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, salvo che nelle more intervenga la revisione tariffaria prevista dal citato art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2018 nella misura del 15,81%, senza presentazione di una nuova istanza. Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione, si fa integrale rinvio alle circolari Inail 7 maggio 2014, n. 25 e 25 gennaio 2017, n. 6, nonché, relativamente ai contributi agricoli, 1° luglio 2014, n. 32.
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