L’Inps, con il messaggio n. 1764 del 27 aprile 2017, ricorda che sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni e che gli stessi sono disponibili nel sito www.inps.it, portale “ISEE post-riforma 2015” per consentire la corretta compilazione.

Si precisa, inoltre, che sono fatte salve le DSU presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 27 aprile 2017, utilizzando il precedente modello approvato con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 146 del 1° giugno 2016.

Le principali modifiche ed integrazioni sono le seguenti:

  • sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2015;
  • è stato precisato nelle istruzioni il significato dell’espressione “attività di lavoro o di impresa” ai fini dell’applicazione della maggiorazione della scala di equivalenza di cui al Quadro A e di cui al Quadro FC9 sez. II;
  • è stato inserito nelle istruzioni parte 2 il paragrafo 1.1.4 che rinvia alla disciplina da applicare alle unioni civili;
  • sono stati aggiornati nelle istruzioni i paragrafi 6.1 (parte 2) e 1.2.3 (parte 4) con il nuovo regime forfetario previsto per le imprese individuali e i lavoratori autonomi;
  • nella parte 5 delle istruzioni relativamente all’ISEE corrente, è stata chiarita la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DPCM n. 159/2013. In particolare, deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell’anno di presentazione della DSU ordinaria e, a partire da quest’ultimo giorno, procedendo a ritroso, devono essere considerati i 18 mesi precedenti.