Diritto di assemblea: le 10 ore si riferiscono alla generalità dei lavoratori
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21696 del 13 ottobre 2009, ha fornito importanti chiarimenti in merito al diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro.
Da una parte, lo Statuto dei Lavoratori (art. 20) attribuisce ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nel limite delle 10 ore annue; le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali dell'unità produttiva.
Vi è, poi, l'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 (art. 4, comma 5) che prevede un'estensione del diritto in esame - già riconosciuto solo in favore delle RSA - alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in azienda: a seguito di tale accordo, 7 ore spettano alle RSU, oggi subentrate alle RSA, e 3 alle organizzazioni suddette.
La Suprema Corte ha affermato che, in tema di diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti delle 10 ore annue retribuite e, correlativamente, in tema di diritto delle organizzazioni sindacali di indire l'assemblea nei limiti fissati dall'Accordo del 1993, il monte ore retribuite va riferito alla generalità dei lavoratori, destinatari dell'invito all'assemblea e il diritto di assemblea retribuita viene consumato dalla mera possibilità di partecipazione, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore vi partecipi o meno.
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