Il Previndai, sul proprio sito internet, ha reso noto che i dirigenti iscritti che hanno contribuito volontariamente nel corso del 2020 trovano disponibile la dichiarazione delle somme versate, nella home personale dell’area riservata del sito, alla sezione Comunicazioni.

Oltre ad accrescere il risparmio previdenziale i contributi versati, anche quelli volontari, sono fiscalmente incentivati.

Infatti i contributi versati a Previndai sono, in via generale, deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro.

Una maggiore deduzione è prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi per un importo inferiore ad euro 25.822,85 (che rappresenta il massimo deducibile per tale periodo, ossia il plafond teorico di euro 5.164,57 per 5 anni).

A costoro è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare (quindi dal 6° al 25° anno), elevare la soglia annuale di 5.164,57 euro di un importo – comunque non superiore a euro 2.582,29 annui – pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e l’ammontare dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Conseguentemente, fino a saturazione della ulteriore “differenza” deducibile, tali soggetti possono beneficiare di un limite annuo di deducibilità fiscale massimo di euro 7.746,85 (ossia, 5.164,57 + 2.582,29).

Nel determinare il reddito da lavoro dipendente il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro il limite di deducibilità fiscale (art. 51, comma 2, lett. h, del TUIR).

Per norma di legge il TFR destinato alla previdenza complementare non è deducibile dal reddito complessivo.