Il Previndai, sul proprio sito internet, ha ricordato che se nell’anno precedente a quello di erogazione del il premio di risultato riconosciuto dall’azienda in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali, il reddito percepito non è stato superiore a 80.000,00 euro è possibile beneficiare, entro un limite fissato in via generale in 3.000,00 euro, della detassazione di tale somma anche se si è già saturato il limite di deducibilità fiscale.

Tali contributi non concorrono, infatti, per loro natura, alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, se comunicati al Fondo, non saranno neanche soggetti a tassazione all’atto della prestazione.

Più precisamente i contributi versati ai fondi pensione, quale Previndai, sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto per un importo annuo non superiore a 5.164,57euro.

Ai fini del computo di tale importo concorrono: i contributi versati dal dirigente e dal datore di lavoro, dovuti su base contrattuale ovvero in forma aggiuntiva; i contributi versati dall’iscritto volontariamente; le somme versate dall’iscritto a titolo di reintegro di anticipazioni precedentemente percepite. Per la parte dell’importo reintegrato eccedente i 5.164,57 euro – e comunque relativa alla posizione maturata dal 2007 – è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta nei limiti della ritenuta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione e proporzionale all'importo reintegrato; i contributi versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. In tal caso, la deduzione spetta, in primis, al familiare destinatario della contribuzione e, solo dopo aver esaurito la capienza del suo reddito, spetta – per l’ammontare da questi non dedotto e fermo restando l’importo di € 5.164,57 complessivamente stabilito per legge – al dirigente iscritto.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi in misura inferiore all’importo massimo deducibile nel quinquennio (5.164,57 * 5 = 25.822,85), è consentito, nei venti anni successivi al quinto, dedurre dal reddito complessivo contributi in misura superiore ai5.164,57 euro. Tale maggiore importo è pari alla differenza positiva tra 25.822,85euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l’incremento.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR annualmente destinato alla forma pensionistica complementare, in quanto all’atto del versamento al Fondo non è soggetto a tassazione. A decorrere dal 1° gennaio 2017 i premi di risultato di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160, e successive modificazioni, destinati quali contributi a previdenza complementare, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tali premi non debbono quindi essere considerati nell’ambito dei contributi deducibili ex di cui all’art. 8 del D.lgs. 252/2005; per disposizione normativa non sono neanche soggetti a tassazione all’atto della liquidazione sempreché comunicati al Fondo come appresso indicato.

Il Previndai ricorda di dichiarare l’ammontare dei contributi versati in sostituzione dei premi che non verranno tassati al momento dell’erogazione della prestazione.

Tramite la funzione “Contributi da premio risultato”, disponibile nell’area riservata, è possibile compilare lo specifico modulo 159, che, debitamente sottoscritto, dovrà essere poi caricato on line (upload) o trasmesso tramite fax entro il 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui si maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, occorre inviare il modulo al più tardi nel momento in cui si richiede la prestazione.