Secondo la normativa vigente, nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente delle società o enti che gestiscono servizi di trasporto ferroviario scelga la concessione gratuita di viaggio in luogo dell’erogazione del premio di risultato assoggettabile ad imposta sostitutiva del 10%, rileverà quale reddito di lavoro dipendente non l’intero valore del servizio di trasporto ferroviario, ma il relativo valore determinato forfetariamente, al netto di quanto corrisposto dal dipendente.

In particolare, ai sensi dell’art. 51, c. 4, lett. c-bis), del TUIR, la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario genera reddito di lavoro dipendente per un “…importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro (€ 0,072 per l’anno 2016 – decreto 21.11.2017), desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture, per una percorrenza media convenzionale… di 2.600 chilometri”.

In virtù di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate (circ. 5/2018), ipotizza il seguente esempio:

  • Premio di risultato agevolabile € 1.000;
  • Valore del servizio di trasporto ferroviario determinato forfetariamente € 187,20 (€ 0,072* km 2.600);
  • Base imponibile del benefit, anche a seguito della conversione del premio di risultato, € 187,20;
  • Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, € 812, 80 (€ 1.000 - € 187,20).