La Corte di Cassazione, con la sentenza 28/10/2008 n.25886, ha deciso che se il dipendente è obbligato a rassegnare le dimissioni a seguito di un atteggiamento ostile del datore di lavoro, l'onere di provare che il recesso del lavoratore è avvenuto in assenza della giusta causa spetta all'imprenditore, anche al fine di non erogare l'indennità di preavviso.
Inoltre ha ricordato la Suprema Corte, spetta al giudice di merito valutare se sussistono i presupposti delle dimissioni per giusta causa dato che alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare la congruità delle motivazioni e il relativo apprezzamento.