Dimissioni non annullabili se il minacciato licenziamento disciplinare è giustificato
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 02/10/2008 n. 24405, ha stabilito che l'invito a rassegnare le dimissioni formulato dal datore di lavoro non costituisce un atto intimidatorio se è offerto come alternativa al licenziamento. Con lo stesso provvedimento, la Corte ha precisato che le dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento, possono essere annullate per violenza morale solo nel caso in cui venga accertata l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento, per insussistenza di una giusta causa, poiché in tale ipotesi il datore persegue un risultato non ottenibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso. Nel caso de quo spetta al lavoratore dimostrare in giudizio che l'alternativa offerta dal datore di lavoro costituisce una ingiusta minaccia. In assenza della prova della avvenuta intimidazione il ricorso deve essere respinto.