Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 28 del 7/11/2014, ha precisato che la lavoratrice madre o il lavoratore padre possono rassegnare le dimissioni senza osservare il periodo di preavviso soltanto fino a che il figlio non abbia compiuto il primo anno di età.

Il Ministero del lavoro giunge a questa conclusione partendo dal fatto che la Legge 92/2012, modificando l’art. 55 del T.U. maternità, ha esteso da un anno a tre anni di vita del bambino, il periodo in cui è necessario richiedere la convalida delle dimissioni alla DTL.

In merito all’obbligo del preavviso, il citato art. 55 stabilisce che nel caso di dimissioni la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso. 

Quest’ultima disposizione, anche se sembri far riferimento all’art.55 nel suo complesso, deve essere invece riferita solo all’ipotesi di dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, ossia fino al compimento di un anno di età del bambino. Ciò trova conforto nel fatto che le modifiche disposte dalla Riforma Fornero al DLgs 151/2001 relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni, come sopra evidenziato, riguardano solo ed esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse.