L’INL, con la nota n. 2002 del 21 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta modalità di esposizione degli importi oggetto di diffida accertativa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, chiarendo che i crediti patrimoniali in favore del lavoratore devono essere indicati al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.

Il personale ispettivo dovrà quindi fare riferimento agli importi retributivi indicati nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, eventualmente considerando le maggiorazioni previste per particolari prestazioni lavorative quali, ad esempio, ore di straordinario, lavoro supplementare, domenicale o notturno. Ciò, di norma, anche nell’ipotesi in cui la diffida accertativa venga adottata sulla base della busta paga nella quale, come noto, sono indicati tanto gli importi lordi quanto quelli netti. In tale ipotesi occorrerà prendere in considerazione l’importo mensile lordo previdenziale ovvero quello fiscale per le casistiche di somme escluse dalla base imponibile previdenziale, ai sensi dell’art. 12 L. n. 53/1969 (somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto), inserendo separatamente le voci che sono esenti anche fiscalmente, come ad esempio le indennità di trasferta, fuori dal territorio comunale, nei limiti previsti dal TUIR.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già corrisposto al lavoratore una parte della retribuzione dovuta, la stessa andrà direttamente detratta dall’importo lordo totale previsto contrattualmente (senza, quindi, alcuna operazione di “lordizzazione”, trattandosi di importo da considerare già al lordo), ottenendo così il credito lordo oggetto di diffida accertativa. Allo stesso modo si dovrà procedere laddove siano stati corrisposti compensi in ragione di una differente qualificazione del rapporto che, pertanto, risultano incapienti rispetto alla retribuzione prevista dal CCNL. In tali casi, appare opportuno che in diffida si dia conto di quanto sia già stato corrisposto al lavoratore, ciò al fine di individuare l’importo lordo complessivo (data dalla somma di quanto oggetto di diffida e quanto già corrisposto) sulla base del quale, solo all’atto della materiale corresponsione della retribuzione (per adempimento alla diffida o in fase esecutiva) saranno operate le trattenute fiscali e previdenziali.