L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 798 del 2 dicembre 2021, ha affermato che il rimborso delle spese documentate erogato da un Ente al fine di consentire al proprio personale scolastico di affrontare la digitalizzazione della scuola e, in particolare, della didattica a distanza, non costituisce reddito di lavoro dipendente.

Nel caso specifico il rimborso si riferiva a spese anticipate dal dipendente per l'acquisto di "dotazioni IT", funzionali allo svolgimento della didattica che costituisce l'interesse esclusivo del datore di lavoro.

Al fine della determinazione del rimborso massimo da erogare ai propri dipendenti, l'Ente aveva elaborato dei criteri oggettivi ed analitici che permettevano di determinare per ciascuna tipologia di spesa (dotazione IT, carta, toner, connessione internet) la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore.

Pertanto, in ragione della modalità di determinazione analitica delle somme, le somme erogate al fine rimborsare il dipendente dei costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro, potevano essere considerate non imponibili ai fini IRPEF.