I titolari di pensione, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2020, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2019. L’Inps col messaggio 4231 del 12 novembre 2020 ha puntualizzato i termini di questo adempimento col quale gli interessati devono presentare la prevista autodichiarazione in via telematica all’Inps accedendo alla sezione “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”. Inoltre i pensionati che svolgano nel 2020 attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2020 al fine di consentire all’Inps di effettuate la trattenuta preventiva sulla pensione, conguagliabili in base alla dichiarazione a consuntivo del 2021.   Esclusioni - Il messaggio puntualizza quali sono i pensionati esclusi dal predetto adempimento:
  • titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia;
  • titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
  • titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
  • titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità con un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.669,13 euro.
L’eventuale omissione dell’auto denuncia entro il 30 novembre  comporta l’obbligo di versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.