Detraibile l’IVA per le spese di soggiorno estivo dei figli dei dipendenti
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 13/09/2018 n.22332, ha deciso che è detraibile l’IVA relativa alle spese sostenute dal datore di lavoro per il soggiorno estivo dei figli dei dipendenti, per la formazione dei dipendenti di altre società del gruppo e per il trasporto di persone.
Nel caso sottoposto al giudizio di legittimità della Suprema Corte, l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva parzialmente accolto l’appello proposto da una società, ritenendo parzialmente illegittimi due avvisi di accertamento con cui erano state contestate violazioni in materia di IVA, IRPEG e IRAP.
Più precisamente l’Agenzia delle entrate ha contestato la decisione della Corte territoriale che, in violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis, c.1, del DPR 633/1972, ha riconosciuto la detraibilità dell’Iva in merito alle spese sostenute dall’azienda per il soggiorno estivo dei figli dei dipendenti, oltre a quelle per la formazione dei dipendenti di altre società del gruppo e per il trasporto del personale.
Di diverso avviso invece la Corte di Cassazione secondo cui il diritto alla detrazione dell’Iva assolta è ammesso non solo quando sussiste un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, tale per cui le spese sostenute per acquistare i beni o i servizi gravati dall’imposta facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni soggette ad imposta a valle che conferiscono diritto a detrazione, ma anche quando i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo (Corte Giustizia UE sent. 29/10/2009).
Sempre i giudici di legittimità ritengono che i costi sostenuti per i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti possono essere considerati come aventi un nesso economico con il complesso delle attività economiche della contribuente medesima, risolvendosi nell’acquisizione di prestazioni accessorie rispetto alle esigenze dell’impresa, per cui assumono rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo (Corte Giustizia UE 18/07/2013).
Non può trovare dunque applicazione al caso in esame l’invocato divieto di detrazione dell’imposta per le prestazioni, salvo che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, alberghiere, di somministrazioni di alimenti e bevande e di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli, esulando i casi in esame dall’ambito di applicazione di tale fattispecie (art. 54, lett. a) e c) D.Lgs. 285/1992).
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