L'Agenzia delle entrate ed il Ministero del lavoro, con la circolare congiunta 21/10/2008 n.59E, hanno fornito alcuni chiarimenti in merito all'agevolazione fiscale, fino a un tetto massimo di 3.000 euro, previsto per gli straordinari e per i premi di produttività percepiti dai dipendenti privati, anche in part-time, che nel 2007 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a 30.000 euro.
Le principali novità possono essere così sintetizzate:

- La ritenuta del 10 per cento deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Pertanto, per calcolare il limite massimo di 3000 euro sul quale applicare l'imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell'imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

- Sono soggette all'imposta sostitutiva del 10% le somme complessivamente erogate (per prestazioni di lavoro straordinario, lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole flessibili o elastiche nei part time, per incrementi di produttività, innovazione e efficienza organizzativa) e non la sola maggiorazione retributiva rispetto al trattamento economico ordinario.
- Il beneficio spetta anche ai datori di lavoro non imprenditori e ai dipendenti dei lavoratori autonomi, nonché ai lavoratori in somministrazione dipendenti di agenzie del lavoro.
- Rientrano nello speciale regime di tassazione: le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, anche per la quota di retribuzione prevista dall'orario contrattuale (per esempio part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica); l'indennità o maggiorazione corrisposta ai lavoratori tenuti a svolgere lavoro ordinario la domenica e usufruiscono del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica; le somme erogate per lavoro notturno ordinario per le ore di servizio effettivamente prestate ; i compensi erogati per la giornata del sabato quando questo non è previsto come "lavorativo", in caso di orario articolato su cinque giorni.
- In caso di presenza di banca ore oggetto di agevolazione è la sola maggiorazione retributiva erogata.
- Le somme erogate a livello aziendale possono fruire dell'agevolazione fiscale a condizione che serva a compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l'orario normale osservato in azienda.
- In merito ai c.d. superminimi l'agevolazione trova applicazione solo su quella parte di superminimo specificamente identificato dalle parti legato a prestazioni di straordinario o per incrementi di produttività ed efficienza organizzativa.
- In caso di lavoro supplementare e clausole elastiche nel contratto part time stipulato prima del 29/05/2008 a essere sottoposte al regime agevolato sono le somme erogate oltre l'orario stabilito nel contratto. In caso di clausole flessibili o comunque di variazione di collocazione oraria della prestazione a essere sottoposte al regime agevolato sono invece le ore che si situano al di fuori della collocazione oraria concordata.
- Per i permessi ROL non fruiti entro il periodo di maturazione il regime agevolativo trova applicazione anche quando la liquidazione degli stessi avvenga su base periodica in virtù di disposizioni della contrattazione collettiva, oltre che nei casi di esplicita richiesta del lavoratore.
- La norma non richiede ai fini dell'applicazione dell'agevolazione la presenza di un reddito per l'anno 2007, con la conseguenza che possono fruirne anche i soggetti che nel 2007 non abbiano avuto alcun reddito.
- La verifica del limite dei 30.000 euro riguarda solo i redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni e degli assegni a esse equiparate. In questo caso non rileva l'eventuale superamento del limite per effetto di redditi diversi.
- Ai fini della fruizione del beneficio è irrilevante che la circostanza che l'attività di lavoro dipendente sia svolta all'estero e non abbia avuto rilevanza reddituale in Italia (esempio soggetto che nel 2008 assume la residenza in Italia prima avuta all'estero dove ha svolto lavoro dipendente deve verificare la sussistenza del requisito reddituale dei 30mila euro)
- L'agevolazione non trova applicazione per le erogazioni effettuate per incentivare le risoluzioni consensuali dei lavoratori.
- Il beneficio trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori marittimi, fermo restando che per l'individuazione del lavoro straordinario deve farsi riferimento alla contrattazione collettiva di settore.
- L'elemento economico territoriale del settore edile è incluso nell'applicazione dell'imposta sostitutiva qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore.
- In caso di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali, le prestazioni di lavoro straordinario e quelle premiali non potranno essere assoggettate all'imposta sostitutiva con aliquota del 10%.
- Le prestazioni di lavoro straordinario e quelle premiali erogate agli eredi del lavoratore si applica l'imposta sostitutiva del 10%.