Detassazione produttività: la maturazione del premio deve essere successiva al contratto
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 456 del 31 ottobre 2019, ha chiarito che la funzione la funzione incentivante delle norme in materia di detassazione dei premi di produttività, in tanto può ritenersi assolta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto aziendale, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch'esso stabilito su base contrattuale.
Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Nella fattispecie esaminata, qualora la misurazione degli indicatori individuati in un accordo integrativo del 2.7.2018, siglato per modificare in parte l’accordo base per la detassazione del 2016, rilevi, al 31.12.2018, un incremento del loro valore rispetto a quello che i medesimi indicatori registravano al 30.6.2018, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% potrà riguardare solo il 50% del premio di risultato del 2018.
Pertanto, la società istante in sede di conguaglio 2020 potrà recuperare le maggiori ritenute operate sul 50% del totale del premio relativo all'anno 2018.
Relativamente alle annualità successive, l'imposta sostitutiva potrà trovare applicazione a condizione che l'indicatore di riferimento assicuri comunque conformità ai parametri normativi vigenti e sia individuato in data antecedente l'inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante.
Infine, nella fattispecie in esame non osta all'applicazione dell'imposta sostitutiva la circostanza che ai fini della determinazione del Premio di risultato, gli indicatori di performance di stabilimento e quelli di area/dipartimento abbiano una differente incidenza, rispettivamente del 70% e del 30%.
La strutturazione del premio di risultato, infatti, è un aspetto distinto da quello attinente gli incrementi di risultato che l'azienda deve raggiungere per rendere possibile l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi.
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