L’Agenzia delle entrate, a Telefisco 2021 ha risposto ad una domanda precisando che se in fase di integrazione dell’accordo aziendale istitutivo dei premi di risultato, vengono individuati ulteriori obiettivi incrementali, alternativi rispetto a quelli previsti precedentemente, e il loro raggiungimento risulti sempre incerto al momento della loro individuazione e conseguente ratificazione in sede contrattuale, il regime agevolativo potrà essere applicato dall’azienda, sotto la propria responsabilità.

L’Agenzia delle entrate è giunta a questa conclusione richiamando la propria Risoluzione n. 36/E del 2020 secondo cui il regime fiscale reintrodotto dalla Legge di Stabilità 2016, non riservando il beneficio fiscale alla c.d. retribuzione di produttività, impone che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale.

Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata a uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.

Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale, ovvero in sede di una sua integrazione, venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è, anche per circostanze eccezionali, effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, si ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.