L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 248 del 13 marzo 2023, ha chiarito che la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni, opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento.

Diversamente, non possono beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio. Ciò nel ragionevole presupposto che il cliente, per il cui conto opera il professionista, si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l'incarico.

La sospensione opera a partire dalla data di scadenza dell'adempimento ­ che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari ­ fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto.

L’interpello precisa poi che la disciplina in commento non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari, che, invece, rimangono invariati, non beneficiando il professionista di alcuna proroga, bensì della mera facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione così come delineato. Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane ad esso ancorato, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

Si deve inoltre ricordare che la sospensione opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l'evento malattia/infortunio. Per poter documentare detta data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la ''prova'' anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo.